“Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130. Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifica agli articoli 131-bis e 58 del codice penale”
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto-legge21 ottobre 2020, n. 130 "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto-legge21 ottobre 2020, n. 130 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare. Modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”.
Il provvedimento apporta modifiche alla disciplina vigente e riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dal nuovo decreto, il quale passa ora alle Camere per la conversione in legge.
- Ampliamento delle ipotesi di divieto di espulsione e il nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale.
- Nuove regole sull’iscrizione anagrafica.
- Nuove ipotesi di conversione del permesso di soggiorno.
- Modiche al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale.
- Riforma del sistema di accoglienza.
- Cittadinanza
- Porti e le acque territoriali.
- Riduzione dei termini per il trattenimento nei centri peri il rimpatrio.
Per quanto riguarda il primo punto è da sottolineare l’intervento effettuato nel testo dell’articolo 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 che stabilisce il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini, per l’interessato, il rischio di tortura.
Con il nuovo decreto si precisa che tale divieto di espulsione vige anche nei confronti di coloro per cui vi è il rischio di essere sottoposti, in caso di rimpatrio, a trattamenti inumani o degradanti e si introduce una nuova fattispecie di divieto di espulsione che consegue al rischio di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.
Ai fini della valutazione del rischio di tali violazione, precisa la norma, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.
Nelle suddette ipotesi, viene previsto il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, convertibile in lavoro.
Per quanto riguarda l’iscrizione anagrafica, il nuovo decreto interviene in tale materia allo scopo di meglio definire la condizione giuridica dello straniero, allineando il quadro normativo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 9 luglio 2020.
Con tale sentenza era stata dichiarata l’illegittimità dell’intero complesso normativo recato dall’articolo 13, D.L. 113/2018, che precludeva l’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo. Con le nuove norme viene riaffermato il diritto all’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, sia nelle forme ordinarie sia nelle liste di convivenza, nel caso di richiedenti ospitati nei centri, disciplinate le relative modalità e regolato anche il rilascio della carta d’identità.
Sempre in materia di condizione giuridica dello straniero, il provvedimento affronta anche il tema della convertibilità dei permessi di soggiorni in motivi di lavoro. La soluzione adottata, individua specifiche tipologie di permessi di soggiorno per le quali è ammessa la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti. Si tratta dei permessi di soggiorno per protezione speciale (ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale per motivi di ordine e sicurezza pubblica), per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza minori.
Le nuove ipotesi di conversione consentiranno di non vanificare percorsi di integrazione già in corso e di evitare l’incremento di situazioni di irregolarità e, quindi, di insicurezza, sul territorio nazionale e sul mercato del lavoro.
Il nuovo decreto apporta alcune modifiche al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In particolare vengono riscritte le norme relative all’esame prioritario e alla procedura accelerata chiarendo la diversa funzione e struttura dei due istituti: l’esame prioritario è diretto a rendere più celere il procedimento al fine
di esaminare istanze che hanno una manifesta fondatezza o che sono presentate da persone vulnerabili; la procedura accelerata, invece, riguarda casi in cui può presumersi un uso strumentale della domanda e sono previsti termini precisi e più stringenti.
Il provvedimento reca poi una ampia riforma del sistema di accoglienza ripristinando la possibilità di ospitare all’interno del sistema di accoglienza anche i richiedenti asilo.
L’attuale SIPROIMI (Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati ) viene sostituito dal nuovo Sistema di Accoglienza e Integrazione, all’interno del quale potranno essere inseriti, oltre ai minori stranieri non accompagnati e ai titolari di protezione internazionale, anche i richiedenti asilo ed i titolari di una serie di altri permessi di soggiorno previsti dal Testo Unico sull’immigrazione, ovvero: protezione speciale ,cure mediche, protezione sociale, (art. 18), violenza domestica (art. 18-bis), calamità (art. 20-bis), particolare sfruttamento lavorativo ‘art. 22, comma 12-quater), atti di particolare valore civile (art. 42-bis TU e casi speciali, di cui all’art. 1, comma 9, DL n.113/2018.
Il nuovo decreto prevede che la struttura del Sistema di accoglienza e integrazione si articoli in due livelli di prestazioni, di cui il primo è dedicato ai richiedenti protezione internazionale, mentre il secondo è relativo ai titolari di protezione e di altri permessi speciali e prevede servizi aggiuntivi, quali l’orientamento al lavoro e la formazione professionale previsti dall’ente locale nei programmi dedicati all’accoglienza.
Il termine di definizione dei procedimenti aventi ad oggetto la richiesta di cittadinanza italiana portato con il primo Decreto Sicurezza a 48 mesi, viene ridotto a 36 mesi: il nuovo termine, che è espressamente qualificato come “termine massimo” e che decorre dalla presentazione della domanda, sarà applicabile solo alle richieste di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge contenente la modifica normativa.
Per ciò che riguarda i porti e le acque territoriali i Decreti Sicurezza, ed in particolare con il DL n.53/2019, avevano introdotto una serie di norme volte, attraverso l’estensione dei poteri di intervento del Ministero dell’Interno ed un gravoso sistema sanzionatorio, ad inibire gli spazi di agibilità nelle acque territoriali delle organizzazioni non governative impegnate sul fronte dei soccorsi in mare. Con il nuovo decreto il potere di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi permane nella competenza del Ministro dell’Interno, il quale viene però chiamato ad agire previa informazione al Presidente del Consiglio e di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro della Difesa. Nella nuova formulazione delle disposizioni di legge viene specificato che esse non trovano applicazione “nell’ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione della nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria”.
Il nuovo articolo interviene anche sul trattamento sanzionatorio previsto in caso di violazione dei divieti, prevedendo una multa da10.000 ai 50.000 euro, accanto alla reclusione fino a due anni a carico del comandante dell’imbarcazione che abbia violato i divieti.
Riduzione dei termini per il trattenimento nei centri per il rimpatrio In materia di trattenimento dei cittadini stranieri in strutture di permanenza per il rimpatrio, il decreto appronta un’articolata serie di misure dirette, da un lato, a ridurre i tempi massimi di trattenimento (da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri), dall’altro a definire norme di garanzia dei diritti delle persone trattenute.